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TERMINI E CONDIZIONI

MINI GUIDA ALL'ACQUISTO

Nella sezione SHOP è presente sulla sinistra dello schermo (per chi naviga da PC o mobile in modalità "desktop") un pratico menù ordinato alfabeticamente utile per spostarsi tra le piattaforme ed avere una panoramica dei titoli disponibili, oppure, per velocizzare la ricerca si può sfruttare la casella "Cerca Prodotto".

Sempre nella sezione MENU DI RICERCA, scorrendo in basso, è possibile avvalersi di ulteriori strumenti per perfezionare i risultati.

"Prezzo": per regolare il range del budget per gli acquisti;

"Condizione": COMPLETO (prodotto con scatola, libretto e gioco e/o accessorio), GIOCO+LIBRETTO (gioco e/o accessorio con solo libretto, senza scatola); LOOSE (solo gioco e/o accessorio, senza scatola né libretto); NO LIBRETTO (gioco e/o accessorio con sola scatola, senza libretto).

"Edizione": tipo di stampa o ristampa (es. Platinum) del supporto. N.B. siccome spesso è difficile risalire alla conformazione originale di una confezione, quando ci si trova dinanzi alla dicitura COMPLETO può capitare che un semplice foglietto pubblicitario venga considerato come libretto, al riguardo è sempre bene valutare le foto a corredo.

"Regione": indica l'area geografica per la quale il prodotto è destinato. N.B. ciò non toglie che un prodotto destinato ad una certa area geografica non possa funzionare anche in un'altra. Esempio: una cartuccia Game Boy giapponese contraddistinta dalla sigla NTSC-J funzionerà anche in una console facente parte della regione PAL. Per maggiori dettagli sui blocchi regionali consultare i manuali delle rispettive console.

"Variante": prodotto nuovo o usato. N.B. alcuni prodotti vintage non venivano immessi sul mercato con un sigillo o una pellicola tale da impedirne l'apertura quindi può capitare che alcuni oggetti possano apparentemente sembrare aperti e quindi erroneamente considerati usati. 

"Affina la ricerca": ulteriore suddivisione in sottocategorie per migliorare la ricerca. 

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Tutti i software, o dir si voglia videogiochi, esplicitamente indicati come "usato" prima della messa in vendita vengono sottoposti ad un test rapido di avvio ovvero viene verificato il corretto funzionamento per i primi minuti dall'inserimento nella cosole preposta. Trattandosi di materiale informatico, a maggior ragione se vintage, in un qualsiasi punto il prodotto potrebbe presentare un malfunzionamento o anomalia, molte volte risolvibile con una semplice pulizia del supporto, nei casi in cui la predetta operazione  non sortisse alcun risultato l'acquirente può avvalersi del diritto di recesso come sotto indicato.

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La lingua o le lingue presenti nel supporto spesso non sono indicate sulla copetina anche se questa può apparire in italiano, ciò dipende dal volere del publisher. Per una corretta conoscenza di tale informazione invitiamo l'acquirente a visionare bene le foto pubblicate sul sito oppure informarsi preventivamente tramite altri canali.

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Qualora volessi tornare sui tuoi passi e non volessi più ricevere il prodotto a casa tua, puoi decidere di recedere dal contratto di vendita appena stipulato. 
Il decreto legislativo n. 185 del 22 05 92 dà il diritto di recesso a tutte le persone fisiche, ovvero a tutti quelli che agiscono per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.

Si può recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui ricevi il nostro prodotto a casa tua.

Una volta deciso di recedere dal contratto, dovresti mandare la comunicazione a: 8 BIT di Negro Jessica Via dei Mille, 100 - 84132 Salerno (SA).
Puoi utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella raccomandata devi specificare come oggetto: "recesso dall'acquisto" e devi scrivere il tuo nome e cognome e il numero dell'ordine.

Ai fini della restituzione dell'articolo, è importante sapere che non puoi recedere dall'acquisto di contratti di fornitura di prodotti NUOVI, audiovisivi o di software informatici sigillati, dopo averli aperti. Quindi, dal momento in cui hai aperto il gioco o il prodotto NUOVO, non puoi operare la restituzione. Nel caso in cui si trattasse di un prodotto USATO puoi aderire al recesso entro dieci giorni lavorativi.


Il bene oggetto del recesso non deve essere danneggiato in nessuna sua parte (manuale e qualsiasi dotazione accessoria) e deve essere restituito nell'imballo originale.

Le uniche spese a tuo carico sono quelle che sosterrai per la restituzione del bene e dal momento che hai espresso la volontà di recedere, avrai la restituzione dell'importo non oltre i 30 giorni successivi. Il metodo di rimborso è a discrezione di 8 BIT.

Al momento dell'arrivo nei nostri magazzini il pacco verrà controllato e in particolare verificheremo che non sia stato aperto o rovinato da cause non derivanti dal trasporto.
Se così fosse, decadrebbe la condizione principale di recesso e il prodotto ti verrà rispedito con spese a tuo carico.

 

8 BIT è sempre attento all'usato che propone il quale viene rigorosamente testato, trattandosi per lo più di materiale elettronico e/o informatico (in molti casi vintage) esiste la remota possibilità che un oggetto sia mal funzionante o smetta di funzionare per una qualsiasi ragione, in questo caso potrai avvalerti di una garanzia di novanta giorni. Il prodotto non più utilizzabile dovrà essere restituito con le modalità sopra descritte e la valutazione del guasto sarà vagliata dai nostri tecnici, in caso di effettivo mal funzionamento, in accordo con il cliente, potrà essere emesso un buono da spendere presso il punto vendita o sul presente portale oppure provvedere alla sostituzione con altro prodotto di pari valore commerciale.


8 BIT non si prende responsabilità alcuna sulla spedizione di restituzione del prodotto. Sarà tua cura fare una spedizione assicurata e con ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
Per una migliore collaborazione in questa delicata operazione di restituzione, ti contatteremo via e-mail o telefonicamente per tutti i particolari del caso.

Qui sotto ti rimandiamo all'articolo della legge che ti interessa nell'esercizio di questo diritto:

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione deiconsumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999 (Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997,riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del21 maggio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia egiustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

  • Art. 1. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra unfornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione diservizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiegaesclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione delcontratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a),agisce per scopi non riferibili all'attivita' professionale eventualmente svolta; c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadrodella sua attivita' professionale; d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica esimultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione delcontratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presentedecreto e' riportato nell'allegato I; e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica oprivata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitoriuna o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

  • Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportatonell'allegato II; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili,con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

  • Art. 3. Informazioni per il consumatore 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, ilconsumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e diogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5,comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del dirittodi recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato suuna base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o laprestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essereinequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzoadeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare iprincipi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati allastregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmentevulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopocommerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'iniziodella conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale,le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in linguaitaliana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulterioriinformazioni di cui all'articolo 4.

  • Art. 4. Conferma scritta delle informazioni 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altrosupporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazionipreviste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatoreanche le seguenti informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso aisensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2; b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puo' presentarereclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore adun anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cuiesecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i dettiservizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnicadi comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzogeografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

  • Art. 5. Esercizio del diritto di recesso 1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senzaalcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giornilavorativi decorrente: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano statisoddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi sianostati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' nonoltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sianostati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora cio' avvenga dopo laconclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusionestessa. 2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto direcesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore,prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1; b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi delmercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, perloro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsirapidamente; d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dalconsumatore;</b> e) di fornitura di giornali, periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e lotterie. 4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di unacomunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante letteraraccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lostesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che siaconfermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 oresuccessive. 5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o ametterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo lemodalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene nonpuo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data delricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso anorma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente,ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alledisposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versatedal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e inogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenzadell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza,sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dalfornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto dicredito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui ilconsumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui aiprecedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente ilcredito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le sommeeventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o delservizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto direcesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcunapenalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

  • Art. 6. Esecuzione del contratto 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entrotrenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore hatrasmesso l'ordinazione al fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta allaindisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entroil termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cuiall'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposteper il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o almomento della conclusione del contratto, il fornitore non puo' adempiere eseguendo unafornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti osuperiori.

  • Art. 7. E s c l u s i o n i 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano: a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per usodomestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo diresidenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti eregolari; b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, allaristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto ilfornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodoprestabilito.

  • Art. 8. Pagamento mediante carta 1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio' sia previsto trale modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,lettera e), del presente decreto legislativo. 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore ipagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovverol'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte delfornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore lesomme riaccreditate al consumatore.

  • Art. 9. Fornitura non richiesta 1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una suaprevia ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. 2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso difornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

  • Art. 10. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza 1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemiautomatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede ilconsenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualoraconsentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se ilconsumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

  • Art. 11. Irrinunciabilita' dei diritti 1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sonoirrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presentedecreto. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa daquella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni ditutela previste dal presente decreto legislativo.

  • Art. 12. S a n z i o n i 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, ilfornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presentedecreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte delconsumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore lesomme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniariada lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo dellasanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermorestando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degliagenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi dipolizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio edell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatorecommerciale.

  • Art. 13. Azioni collettive 1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni deiconsumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettividei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

  • Art. 14. Foro competente 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decretolegislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenzao di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

  • Art. 15. Disposizioni transitorie e finali 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decretolegislativo. 2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui alpresente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decretolegislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatorecontenute nel presente decreto legislativo. 3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

  • Allegato I

Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d): stampati senza indirizzo; stampati con indirizzo; lettera circolare; pubblicita' stampa con buono d'ordine; catalogo; telefono con intervento di un operatore; telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext); radio; videotelefono (telefono con immagine); teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto; posta elettronica; fax; televisore, (teleacquisto, televendita).

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  • Allegato II

Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi d'investimento; operazioni di assicurazione e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione. Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi; i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

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